Iscrizione al Ruop e nuovo regime fitosanitario. Ecco cosa fare

Adempimenti connessi all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/2016 e modalità operative.

Dal 14 dicembre entra in vigore il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica l’attuale regime fitosanitario europeo e prevede nuovi adempimenti a carico degli stati membri e degli Operatori Professionali. L’articolo 65 di tale Regolamento introduce il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).

Al RUOP devono essere registrate le seguenti categorie:

  • Operatori Professionali (OP) che introducono o spostano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
  • autorizzati a rilasciare passaporti delle piante;
  • che richiedono il rilascio di certificati in esportazione, riesportazione e pre-esportazione;
  • autorizzati ad applicare i marchi ISPM 15.

Sono invece esclusi dalla registrazione al RUOP:

  • Gli OP che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
  • Quelli che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi (fatta eccezione per le sementi che devono circolare con il passaporto delle piante);
  • Gli operatori la cui attività si limita esclusivamente al trasporto di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, compresi gli oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio in legno per conto di un altro operatore professionale.

La Regione Umbria con D.D. n. 12846 del 12/12/2019 ha adottato la sezione regionale del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).

La sezione regionale del RUOP verrà inizialmente alimentata attraverso il passaggio automatico degli operatori iscritti all’attuale Registro Ufficiale dei Produttori (RUP), oltre agli eventuali soggetti richiedenti la registrazione ex novo.

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Passaporto delle piante

Ai sensi dell’art. 79 comma 1 del reg. 2031/2016, a partire dal 14 dicembre 2019, il “passaporto della piante” è necessario
per tutti i vegetali destinati alla piantagione o che subiscono un processo di ricoltivazione o che non vengono ceduti a utilizzatori finali non professionisti.

Non rientrano in questa categoria sementi, fiori recisi, alberi di Natale, patate da consumo e altri prodotti vegetali che non sono destinati ad essere ulteriormente coltivati e che, pertanto, non pongono alcun rischio fitosanitario.

I passaporti delle piante rilasciati dopo il 14 dicembre 2019 per i materiali che beneficiano del periodo transitorio devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/2313 secondo le relative casistiche indicate al paragrafo precedente (materiale non certificato o materiale certificato).

Richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante