
La Regione Umbria ha dato il via libera all’approvazione di un disciplinare per l’esercizio delle attività enoturistiche.
Con questa nuova normativa si potrà contribuire alla valorizzazione delle aree e delle produzioni vitivinicole regionali, alla qualificazione dell’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato e alla promozione dell’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità.
Requisiti soggettivi
Possono esercitare l’attività di enoturismo:
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- Imprese agricole che esercitano la coltivazione della vite, la trasformazione e la commercializzazione delle proprie produzioni vitivinicole come attività connessa, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
- Imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
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Requisiti oggettivi
Le attività enoturistiche devono essere svolte nel rispetto delle normative vigenti, ed in particolare di quelle igienico-sanitarie, urbanistiche e di sicurezza a tutela degli ospiti, previsti dalla normativa vigente e devono rispettare i requisiti standard minimi di qualità previsti dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 12 marzo 2019 ed in particolare:
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- apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana all’interno dei quali possono essere comprese le domeniche, i giorni festivi e prefestivi;
- strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- sito o pagina web aziendale
- indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze
- materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l’italiano
- esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
- ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività svolte dall’operatore enoturistico;
- personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra iltitolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni.
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Attività enoturistiche
Sono considerate attività enoturistiche e sono quindi assoggettate al presente disciplinare le seguenti attività svolte anche disgiuntamente:
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- le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino, le visite guidate, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo;
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.
- Febbraio 2021
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