Dallo scorso 7 febbraio è entrato in vigore il nuovo regolamento regionale per gli agriturismi.
Il regolamento definisce i fini dell’esercizio delle attività agrituristiche. In particolare:
a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l’esercizio delle attività agrituristiche, ai sensi dell’ articolo 138, comma 8 della l.r. 12/2015 ;
b) le caratteristiche di ruralità dell’edificio e del luogo, ai sensi dell’articolo 139, comma 3 della l.r. 12/2015 ;
c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell’articolo 140, comma 2 della l.r. 12/2015 ;
d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l’indicazione dell’origine degli stessi ai sensi dell’ articolo 140, comma 6 della l.r. 12/2015 ;
e) le modalità per la verifica della connessione ai sensi dell’articolo 140, comma 7 della l.r. 12/2015 ;
f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche, ai sensi dell’articolo 142, comma 1 della l.r. 12/2015;
g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali, ai sensi dell’ articolo 142, comma 5 della l.r. 12/2015;
h) le modalità operative per l’abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell’ articolo 143, comma 6 della l.r. 12/2015;
i) il contenuto, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche, di seguito denominato elenco agriturismo, ai sensi dell’ articolo 144, comma 3 della l.r. 12/2015;
j) i criteri di classificazione degli agriturismi ai sensi dell’ articolo 145, comma 3 della l.r. 12/2015;
k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione ai sensi dell’ articolo 145, comma 4 della l.r. 12/2015;
l) le modalità di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio delle attività agrituristiche, ai sensi dell’ articolo 161, comma 1 della l.r. 12/2015;
m) le linee guida per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell’ articolo 164, comma 4 della l.r. 12/2015.